Detraibilità Fiscale

  

Disclaimer

 

Le spese per le sedute dallo Psicologo sono detraibili nel 730 senza prescrizione medica nella misura del 19% della spesa sostenuta. Rientrano tra le spese sanitarie detraibili nell'anno d'imposta, tenuto conto della franchigia di 129,11 euro.
Con circolare 13 maggio 2011, n.20/E l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito relativo alla necessità di avere o meno prescrizione medica per poter godere della detrazione per le spese psicologo e psicoterapeuta stabilendo che “il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica.
È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica”.
Inoltre il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi in merito alla detraibilità delle spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche detta quanto segue:
“Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico." 
Pertanto per i soggetti che le ricevono è prevista la loro detraibilità, ai sensi dell’art. 15 – comma 1 lettera c) del TUIR (Dpr 917/86), all’interno del quadro oneri detraibili della dichiarazione Unico anche in assenza di prescrizione medica e anche se l’oggetto della ricevuta sanitaria rilasciata non riporta la dicitura “sanitaria” ma solo i riferimenti all’attività psicologica o psicoterapeutica prestata”.

Le prestazioni di Osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 19/06/2023).

Le visite di Massoterapia sono erogate nel pieno rispetto del DGR 5724/2001 e ai sensi del R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1. agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie detraibili fiscalmente purchè la fattura sia accompagnata da prescrizione sanitaria del medico, come recentemente definito anche dal Ministero delle Finanze (circolare AGE n 7e 2018 e Circolare AGE 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1) e dal Ministero della Salute (nota Ministero Salute 6 marzo 2018).

 
Tutti gli altri servizi si configurano come una consulenza (ai sensi degli artt. 2222-2238 del Codice Civile) per il raggiungimento progressivo di un miglior benessere complessivo. Non costituiscono un atto medico né hanno in alcun modo scopi terapeutici. Ricordiamo che per qualsiasi situazione patologica è necessario consultare il proprio medico di fiducia.
 
Tutte le prestazioni sono esenti iva ai sensi dell'Articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. 

N.B. Le prestazioni di psicoterapia sono erogate esclusivamente dalla Dott.ssa D'Auria in modo autonomo e solo previo appuntamento.