Massoterapia

Massaggio Terapeutico - Fasciale e Connettivale | Drenaggio Linfatico Manuale 


La Massoterapia è indicata per chi soffre di dolori all'apparato muscolo-scheletrico o altre sintomatologie legate al sistema circolatorio e linfatico.

Il Trattamento Massoterapico è una delle tecniche terapeutiche più antiche, se non la più antica. Il termine pare derivare dal greco massein, ovvero impastare, modellare o dall'arabo mass (o mash), ovvero frizionare, premere. 
È particolarmente indicato per chi soffre di dolori all’apparato muscolo-scheletrico o di sintomatologia dolorosa legata a problemi del sistema circolatorio e linfatico.

L'effetto migliore del Trattamento Massoterapico è quindi quello rilassante che ha effetto sedativo e cinestesico coinvolgendo l'aspetto psichico.


Profilo Professionale del Massoterapista

Il Massoterapista (MCB) è un “operatore sanitario che svolge la sua attività in base
al RD 1334/28, e art 99 e 140 TULS 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di
strutture private o convenzionate” e che svolge tale attività su prescrizione sanitaria del medico, anche con l’ausilio di macchinari elettromedicali (tecar, ultrasuoni, ecc.) in quanto nessuna norma attribuisce tale facoltà al fisioterapista o ad altra professione sanitaria.

Il Ministero della Salute, con nota 12361 – P – 05.03.2018 – inviata all’Agenzia
delle Entrate, ha sempre annoverato le prestazioni rese dal MCB nell’ambito delle “spese sanitarie” detraibili dal paziente, dietro specifica prescrizione medica. Tale parere, è stato poi trasfuso in tuttele Circolari della Agenzia delle Entrate dal 2018 in poi (vedi circolari AGE n 7/e 2018 e 7/e 2021): ricordando, inoltre, che già nell’art. 10 co. 18 del DPR 633/72 veniva specificato che “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro delle finanze”, sono esenti dall’imposta.