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Disclaimer

 

 

Il Cliente prima di ricevere un intervento psicologico e\o un trattamento di osteopatia e\o massoterapia e\o di educazione motoria e\o di consulenza professionale, dichiara di essere stato informato di quanto segue: 

  1. lo Psicologo è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani – di seguito C.D.;
  2. la prestazione offerta può riguardare: Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale e\o di gruppo; Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) – Include visita psicologica; diagnosi psicologica; Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l’uso di strumenti o di programmi computerizzati; Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedback training, training antifumo…; Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata), Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta); Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio (per seduta); Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta); Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta); Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro)
  3. la prestazione è da considerarsi ordinaria
  4. la prestazione è finalizzata ad attività professionali di promozione e tutela della salute e del benessere di persone, gruppi, organismi sociali e comunità. Comprende, di norma, tutte le attività previste ai sensi dell'art. 1 della L. n.56/1989 – (art.13 lett. C del Regolamento UE 2016/679 -di seguito GDPR e D.Lgs. 101/2018);
  5. la durata globale dell'intervento non è definibile a priori pertanto saranno comunicati e concordati verbalmente obiettivi e tempi della prestazione
  6. Il dott. Anzalotta può valutare ed eventualmente proporre l’interruzione del rapporto quando constata che non vi sia alcun beneficio dall’intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (art.27 del C.D.); 
  7. cliente e professionista sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari degli appuntamenti, in caso di sopravvenuta impossibilità di rispettare l’appuntamento fissato, la parte impossibilitata è tenuta a darne notizia all’altra in tempi congrui.
  8. Si precisa che il compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. Il corrispettivo suindicato è formulato in relazione alle circostanze prevedibili e alle informazioni fornite e disponibili all’atto della redazione del presente atto. Il dott.  Anzalotta è assicurato con Polizza RC professionale sottoscritta con Zurich n 13FA4212.


Lo psicologo ha le competenze necessarie per l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Possiede altresì le competenze per svolgere attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tali ambiti.

Il dott. Anzalotta non può effettuare diagnosi e prestazioni riferibile alla professione medica; Il titolo di dottore spetta ai laureati ai sensi del decreto 22 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale 12 nov 2004); 

La legge 43/2006 art.6 definisce professionisti specialisti coloro che sono “in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche" rilasciato dall'Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni. 

L'Osteopatia costituisce un insieme di pratiche manuali volte a identificare le disfunzioni della mobilità del corpo umano e rimediarle con terapie appropriate, il 31 Gennaio 2018 l'Osteopata diventa figura sanitaria riconosciuta dal Ministero della Salute attraverso la P.U. Legge 3/2018 art.7. "L'osteopata e' il professionista sanitario, in  possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il  trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie,nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico."È in 

Gazzetta Ufficiale il primo decreto del Presidente della Repubblica sull’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata che stabilisce di fatto l’ambito di attività e funzioni caratterizzanti la professione dell’osteopata. Il decreto che recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, sancito il 5 novembre 2020, è munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

La Massoterapia o massaggio terapeutico è una terapia manuale per la prevenzione e la cura di molti disturbi; in particolare dell’apparato muscoloscheletrico e del sistema circolatorio.  Il Massaggio terapeutico consiste in un insieme di manovre manuali (sfioramenti, impastamenti, frizioni, percussioni, digitopressioni, drenaggi, allungamenti, nonché mobilizzazioni attive e/o passive) eseguite sul paziente con l'utilizzo di mani, dita, avambracci, gomiti o semplici attrezzi  e  l'utilizzo di olii o creme quando necessario.  

E’ dovere del Paziente qualora sappia di essere particolarmente sensibile o allergico a qualche sostanza, di avvisare l’operatore prima dell’inizio del trattamento.   

·l MCB è arte ausiliaria delle professioni sanitarie, istituita, come le altre arti sanitarie di ottico, odontotecnico e ·puericultrice, con la Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e regolamentata dal R.D. 1334/1928 (art 1) poi trasfusa nel Testo ·Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/34 (art 99). 

·Le mansioni del MCB vengono poi meglio specificate dalla circolare n. 20400/3 del 1928 emessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Ministero 

·dell’Interno la quale specifica che alle distinte arti di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, competono le mansioni 

·previste dagli art. 15 lett c e 16 lett a del Decreto medesimo 1334/1928: quanto al primo “colui che sotto il controllo del medico curante esegue ·massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” (art 15 lett c). Quanto al secondo “colui che su prescrizione del ·medico curante pratica bagni medicali a scopo terapeutico” (art. 16 lett a). 

·La professione di MCB è oggi inserita, dal Ministero della Salute nell’elenco delle professioni e arti sanitarie e tra le 

·“regulated professions” previste dalla Commissione Europea, per l’automatico riconoscimento del titolo ai fini del 

·diritto di stabilimento in altri paesi della CE. Essa viene definita (come comunicato dal Ministero alla Commissione) come “operatore sanitario che svolge la sua attività in base al RD 1334/28, e art 99 e 140 TULS  1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture private o convenzionate” . 

·Tali sono le norme in vigore che oggi regolano tale arte ausiliaria, da distinguerla quindi da figure quali il ·fisioterapista, il  massofisioterapista o il massaggiatore esclusivamente del benessere. 

·Pertanto, brevemente, il MCB, effettua prestazioni di MASSOTERAPIA (ossia massaggi su soggetti afflitti da ·patologie compatibili) solo dietro specifica prescrizione e indirizzo del medico offerta in visione dal cliente. ·Effettua, altresì, anche senza prescrizione medica, prestazioni di massaggio su soggetti sani (es: su sportivi), previa 

·sottoscrizione, da parte del cliente, degli avvertimenti e dichiarazioni contenute in questo “consenso informato”. 

·La Tecar, trasferimento energetico capacitivo e resistivo, è una termoterapia endogena che utilizza correnti elettriche, 

·indotte da una radiofrequenza monopolare capacitiva/resistiva a 448 kHz, per generare il riscaldamento dei tessuti 

·profondi. La Tecarterapia è efficace sia per la prevenzione che per il trattamento integrato di numerose patologie 

·Possono essere trattate, in tempi brevi, sia patologie dolorose infiammatorie, osteoarticolari e muscolari (tra cui cervicale, tendinite, epicondilite, rizoartrosi, tunnerl carpale, lombalgia, lombosciatalgia) che lesioni traumatiche acute 

·o postumi di fratture. La Tecarterpia è, però, controindicata nei portatori di pacemaker e nelle donne in gravidanza, mentre può essere utilizzata anche in presenza di protesi metalliche di anca, ginocchio o spalla. Alcune precauzioni devono essere adottate nel caso in cui il soggetto sia insensibile alla temperatura (come ad esempio nei pazienti diabetici o affetti da ernie discali che provocano parestesie nella zona trattata). Non ha effetti collaterali, questo 

·permette l'applicazione in tempi molto ravvicinati al trauma o nella fase acuta del processo infiammatorio. Il trattamento viene eseguito manualmente sempre sotto il controllo di un operatore, che può integrare altra tecniche e ·terapie (massoterapia, osteopatia, mobilizzazione articolare, ecc) personalizzandole in base alla problematica del 

·paziente. 

L'educazione motoria consiste nel riequilibrio della postura, della muscolatura, nella mobilità delle articolazioni, rendendole più mobili ed elastiche, il recupero di una corretta respirazione che permetta di consolidare gli stimoli proposti e infine stimola il sistema endocrino aumentando il processo di dimagrimento e muscolazione. 

Il Massaggio Terapeutico viene eseguito solo su prescrizione dettagliata  del medico curante, mentre per i massaggi su soggetto sano e per poter eseguire sedute di chinesiologia,  l'utente dichiara di essere sano e produrrà ove e se necessario un certificato di sana e robusta costituzione da parte del suo medico curante. 

Le controindicazioni assolute al trattamento possono essere: dermatosi infettive/ulcerose nelle zone da trattare, ustioni, ferite ed abrasioni  neoplasie, gravi patologie cardiache, fratture, lussazioni, osteoporosi, fase acuta di una malattia, epilessia, patologie vascolari in atto.  

Durante le sedute massoterapiche è possibile la manifestazione di dolore locale e/o riacutizzazione della sintomatologia nelle ore successive al trattamento. Anche il mancato trattamento può determinare un peggioramento della sintomatologia con la possibilità dell’instaurarsi di patologie di tipo cronico.  

La qualifica di Nutrizionista in Europa è regolamentata secondo la direttiva 2005/36/EC ed attualmente la figura è istituita, ufficialmente e in modo univoco, in 7 stati membri ovvero Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Norvegia, Malta e Islanda. 

Definizione tradotta della Commissione Europea: 

"I Nutrizionisti integrano, applicano e sviluppano i principi derivati dalla Biologia, dalla Fisiologia, dalle Scienze Sociali e comportamentali e quelle derivanti dalle Scienze Nutrizionali, alimentari, della comunicazione e della gestione per raggiungere e mantenere al meglio lo stato di salute delle persone, attraverso una pratica professionale scientificamente sostenuta, con le conoscenze attuali, il know-how e il miglioramento costante. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1382 In Italia il termine Nutrizionista tecnicamente non rappresenta una figura giuridica http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto 

ma chiunque si occupi di alimentazione e dunque rientrerebbe nelle professioni non regolamentate ai sensi della 4/2013, 

Con il termine Nutrizionista si designa una categoria eterogenea di persone "di diversa estrazione professionale medica e/o non medica" che operano a vario titolo nell’ambito della alimentazione, nei limiti delle specifiche competenze loro attribuite dalla legge.  

In questi termini l'Università, ai sensi del DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4) istituisce Master Universitari (titolo accademico di almeno 60 cfu\ects che rientra nel secondo ciclo definito nella normativa del "Processo di Bologna") che attestano particolari conoscenze o competenze in un determinato campo di studio o in un'attività professionale ai quali si può accedere solo con un titolo di laurea idoneo (da 180 cfu\ects) legalmente riconosciuto. 

Il Diploma di Master Universitario è un titolo superiore rispetto alla Laurea di I livello e corrisponde al livello 7 EQF quadro europeo delle qualifiche (Laurea Magistrale, Diploma Accademico di II livello, Master universitario di I livello, Diploma Accademico di specializzazione I, Diploma di perfezionamento). 

Nel Glossario di Alimentazione e Nutrizione Umana elaborato dalla Federazione delle Società Italiane di Nutrizione (FeSIN) in collaborazione con il Segretariato Sociale RAI, per nutrizionista si intende "il laureato con diversa formazione culturale che, grazie a percorsi formativi specifici e riconosciuti, acquisisce competenze nel campo della nutrizione umana". 

Per quanto concerne le professioni sanitarie, le figure abilitate per un lavoro terapeutico dietetico sono: Medico chirurgo specializzato in Scienza dell'Alimentazione (D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)); Biologo (Legge 396/67 e al DPR 328/2001, Legge 3 del 11 Gennaio 2018); Dietista (D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)) 

Le prestazioni di consulenza nutrizionale nutraceutica sono da intendersi nell'accezione di meri consigli alimentari e\o nutrizionali finalizzati al miglioramento dello stato di Salute e mai, in nessun caso, come atti curativi, essendo questi ultimi di competenza esclusiva del medico.  Il sottoscritto è inoltre consapevole che dovrà collaborare e seguire alcune regole comportamentali ed esercizi fisici suggeriti dal Dott. Alfonso Anzalotta, affinché l’intervento Psicologico, Massoterapia e\o Chinesiologia e\od Osteopatia e\o Posturologia e\o la consulenza  professionale nutrizionale nutraceutica possano avere risultati efficaci, stabili e duraturi.   

Dichiara, inoltre, di aver informato correttamente l’operatore su eventuali traumi pregressi, operazioni chirurgiche subite e patologie organiche in atto, a lui note.   

I dati personali raccolti verranno trattati nel pieno rispetto dell' Informativa e consenso al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

 

Informato di quanto sopra presta il proprio assenso a ricevere le prestazioni illustrate.  

  • Prestazioni della professione psicologica ai sensi della Legge n 56 del 1989
  • ciclo di massoterapia e\o rieducazione motoria e su prescrizione e indirizzo medico (esibendo prescrizione del medico curante) e\o 
  • trattamenti osteopatici, riequilibrio posturale, massaggi wellness o benessere o sportivo o educazione motoria o coaching nutrizionale o consulenza professionale senza prescrizione medica, dichiarando di trovarsi in buono stato di salute e di non accusare sintomatologie particolari, per le quali, nel caso, viene da subito invitato a recarsi dal medico curante per la diagnostica e l’eventuale prescrizione di cicli massoterapici. 

 

Responsabilità del cliente 

Accettando le seguenti condizioni il Cliente dichiara, di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da patologie diagnosticate non pertinenti alla professione d i Alfonso Anzalotta. Al momento della prestazione il Cliente è tenuto a comunicare ad Alfonso Anzalotta il proprio eventuale stato di gravidanza al fine di consentire le presenti prestazioni Diagnosi, Abilitazione, Riabilitazione, Intervento e Sostegno in ambito psicologico (senza prescrizione medica): ciclo di massoterapia e\o recupero funzionale su prescrizione e indirizzo medico (esibendo prescrizione del medico curante) e\o trattamenti osteopatici, trattamenti posturali con ausilio di solette posturali e\o propriocettive, massaggi wellness o benessere o sportivo o educazione motoria o coaching nutrizionale o consulenza professionale senza prescrizione medica, dichiarando di trovarsi in buono stato di salute e di non accusare sintomatologie particolari, per le quali, nel caso, viene da subito invitato a recarsi dal medico curante per la diagnostica e l’eventuale prescrizione di cicli massoterapici; l’elaborazione di una consulenza alimentare e fisica calibrata, fermo restando che le informazioni, i consigli, le indicazioni ed i suggerimenti oggetto del programma non sostituiscono i consigli, il parere, le visite e le prescrizioni del medico curante. Il Cliente si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicare immediatamente ad Alfonso Anzalotta qualsiasi variazione inerente il proprio stato di salute o della propria condizione fisica intervenuta nel corso di validità del Contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali. Il Cliente riconosce e dichiara che la falsità delle predette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. Il Cliente è tenuto a comunicare ad Alfonso Anzalotta tutte le informazioni necessarie allo sviluppo di un adeguata consulenza alimentare, di un adeguato piano di attività fisica, di un adeguata terapia manuale massoterapica oppure osteopatica e di recupero funzionale o posturale. Il Cliente è tenuto a consultarsi con il proprio medico nel caso abbia dubbi sul proprio stato di salute relativamente alle possibilità di fare un adeguata terapia manuale massoterapica oppure osteopatica e di recupero funzionale e/o posturale e/o attività fisica e/o di modificare il proprio regime alimentare. Le solette posturali e\o propriocettive offerte e consigliate dal Dott. Anzalotta vengono prodotte e spedite al cliente da un professionista sanitario abilitato ed iscritto al proprio albo di riferimento. Il Cliente è responsabile in via esclusiva delle informazioni fornite e di ogni possibile danno derivante dalla comunicazione di informazioni mendaci, incomplete, capziose nonché di qual si voglia reticenza: a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, intolleranze o allergie derivanti dall’applicazione del piano alimentare, infortuni derivanti dall’applicazione del Piano di attività fisica, ecc. 

 

Limitazione di responsabilità 

Il Cliente solleva Alfonso Anzalotta da ogni ordine di responsabilità riguardante l’applicazione di intervento psicologico, terapia manuale massoterapica oppure osteopatica e di recupero funzionale o posturale; del programma di allenamento e di nutrizione nutraceutica personalizzata avendo gli stessi natura di linee guida e suggerimento e non di prescrizione. Il Cliente pertanto sarà tenuto a dare esecuzione al programma con spirito critico e di censura, ovvero sarà tenuto a non applicare alcun suggerimento qualora dallo stesso reputato, per qualsivoglia ragione e a qualsivoglia titolo, inadeguato. 

 

2) Detraibilità fiscale delle prestazioni rese dal professionista: 

Le spese per le sedute dallo Psicologo sono detraibili nel 730 senza prescrizione medica nella misura del 19% della spesa sostenuta. Rientrano tra le spese sanitarie detraibili nell'anno d'imposta, tenuto conto della franchigia di 129,11 euro. Con circolare 13 maggio 2011, n.20/E l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito relativo alla necessità di avere o meno prescrizione medica per poter godere della detrazione per le spese psicologo e psicoterapeuta stabilendo che “il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica”. Inoltre il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi in merito alla detraibilità delle spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche detta quanto segue: “Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico." Pertanto per i soggetti che le ricevono è prevista la loro detraibilità, ai sensi dell’art. 15 – comma 1 lettera c) del TUIR (Dpr 917/86), all’interno del quadro oneri detraibili della dichiarazione Unico anche in assenza di prescrizione medica e anche se l’oggetto della ricevuta sanitaria rilasciata non riporta la dicitura “sanitaria” ma solo i riferimenti all’attività psicologica o psicoterapeutica prestata”. 

Le prestazioni di Osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 19/06/2023). 

Le visite di Massoterapia sono erogate nel pieno rispetto del DGR 5724/2001 e ai sensi del R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1. agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie detraibili fiscalmente purchè la fattura sia accompagnata da prescrizione sanitaria del medico, come recentemente definito anche dal Ministero delle Finanze (circolare AGE n 7e 2018 e Circolare AGE 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1) e dal Ministero della Salute (nota Ministero Salute 6 marzo 2018).

Non sono invece detraibili le spese sostenute per massaggi benessere su soggetti sani. 

Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione o esecuzione delle presenti clausole generali del consenso informato, il Foro Competente sarà quello di Milano  

Il presente documento è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. 


Avvertenza:   

Le visite di Massoterapia e di Osteopatia sono erogate nel pieno rispetto del DGR 5724/2001 e ai sensi del R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1. agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie detraibili fiscalmente purchè la fattura sia accompagnata da prescrizione sanitaria del medico, come recentemente definito anche dal Ministero delle Finanze (circolare AGE n 7e 2018 e Circolare AGE 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1) e dal Ministero della Salute (nota Ministero Salute 6 marzo 2018).  

Tutte le prestazioni sono esenti iva ai sensi dell'Articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 

Il Dott. Alfonso Anzalotta è in possesso dell'equipollenza del titolo di Bachelor of Science in Dietetics con la laurea in Dietistica ai sensi della L. 241/90.  del Diploma di Master Universitario di I Livello in Management delle Cure Primarie e Territoriali: il Professionista Specialista; del Diploma di Master Universitario di I Livello in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Applicata (DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4)) conseguito con la votazione 110 e lode, del Perfezionamento Universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  di Esperto nell'Elaborazione di Diete (ai sensi dell'art.6 della legge 19 novembre 1990 n. 341), ed è iscritto come Esperto Nutrizionista matricola n° 640 ai sensi della l.4 del 2013 all'Albo Nazionale Professionisti ed è certificato dall'European Institute of Nutritional Medicine. 

. Il Dott. Alfonso Anzalotta è in possesso del Master of Physical Therapy e Master of Science in Osteopathy California University Fce (United States Department of Education NCES School ID # A1300171, California Department of Education CDS Code # 19647336141972, UNESCO-CHEA International Quality Group ID # 459C246, EDUCAUSE ID # 198820 and Apostille Aja 1961), Il Dott. Alfonso Anzalotta è in possesso del Diploma di Master Universitario di I Livello in Osteopatia (DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4)) conseguito con la votazione 30 e lode ed è iscritto all'Associazione Italiana Osteopati D.I.e B, all'Associazione Italiana Posturologia Universitaria ed è iscritto come Consulente Esperto in Osteopatia matricola n° 640 ai sensi della l.4 del 2013 all'Albo Nazionale Professionisti- Il Dott. Alfonso Anzalotta è in possesso dell'Attestato del Ministero della Salute (pratica 2015-4682) di abilitazione del titolo di Massaggiatore C.B (arte ausiliaria sanitaria, ai sensi del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, secondo la Direttiva 2005/36/CE previsto dagli artt. 11 e 13.) ed è inserito nel Settore Tecnico, Sezione Medica della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) con la qualifica di "Operatore Sanitario" matricola 126795. 

Il dott. Anzalotta è iscritto all'Albo Nazionale ENDAS-CONI come Nutrizionista (disciplina) in Nutrizione dello Sport (specialità) Istruttore I°livello 

(Qualifica) matricola n° 885419TT ai sensi della L. 23/3/1981, n. 91 -L. 31/01/1992, n.138 - L. 17/10/2003, n. 280 - D.lgs. 08/01/2004 n.15 e della Legge Regione Lombardia del 1 ottobre 2014 , n. 26 

Il Dott. Alfonso Anzalotta è Chinesiologo tecnico Sportivo ai sensi della legge 4 del 2013 iscritto all' Unione Nazionale Chinesiologi iscrizione n° 13697 ed in possesso del Diploma Universitario di Perfezionamento e  Aggiornamento Professionale (ex art.6 comma2 lettera C – L341/90) in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive; Didattica delle Scienze Motorie; Teorie e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive finalizzate alla Prevenzione e al Recupero Funzionale. Il Dott. Alfonso Anzalotta è in possesso della Laurea in Sociologia e del Master Universitario in Sociologia e metodologie della didattica negli insegnamenti di Educazione Motoria  (DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4)) 

Il dott. Alfonso Anzalotta è Professionista Specialista in Aspetti Legali e Forensi nelle Professioni Sanitarie ai sensi della Legge 01 febbraio 2006 n. 43 art. 6, comma 1, lettera “c” poiché in possesso del Master Universitario ai sensi DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4. Il dott. Alfonso Anzalotta è Mediatore Civile (D. Lgs. 28 del 04/03/2010 e D. M. n. 180 del 18/10/2010 s.m.i.) in Ambito Sanitario iscritto all'Albo dei Mediatori matricola n° 9810 presso l'Organismo di Mediazione/Conciliazione ICOTEA, accreditato dal Ministero della Giustizia al n. 164. 

Il Dott. Alfonso Anzalotta è Psicologo Clinico e della Salute iscritto all’Albo degli Psicologi della Lombardia sezione A n° 29939 in possesso della Laurea Magistrale LM51 in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Diploma di Master Universitario di I Livello in Disturbi del Comportamento Alimentare; in Counseling e in Psicologia Organizzativa, delle Istituzioni e dei Gruppi. (DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4).


 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA


Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giusta causa di risoluzione del Contratto regolato dalle presenti Condizioni generali, ai sensi dell’art. 1456 c.c.: la comunicazione da parte del Cliente di dati falsi o non esatti inerenti il proprio stato di salute di cui lo stesso sia a conoscenza; la divulgazione da parte del Cliente di informazioni riservate senza l’esplicito consenso scritto da Alfonso Anzalotta in violazione delle disposizioni in materia di tutela del diritto di proprietà intellettuale inerenti il servizio; il mancato rispetto delle limitazioni e restrizioni indicate nel punto successivo delle presenti Condizioni generali. Resta inteso che in caso di risoluzione del Contratto il Cliente non avrà diritto alla restituzione del prezzo di acquisto del servizio.

 

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Il mancato rispetto delle limitazioni e restrizioni indicate nel presente articolo delle presenti Condizioni generali comporterà la risoluzione immediata del Contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

 

FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione o esecuzione delle presenti clausole generali di contratto il Foro Competente sarà quello di Milano Il presente contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

 

PRIVACY


Tutti i dati e le informazioni personali trasmesse via internet al sito e legati al servizio oggetto del presente contratto sono protetti e trattati secondo la politica di riservatezza di Alfonso Anzalotta, conformemente alle disposizioni di legge in vigore.
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Testo vigente del Codice Deontologico degli psicologi italiani

Codice Deontologico degli Psicologi ItalianiCapo I – Principi generaliArticolo 1Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.Articolo 2L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.Articolo 3Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.Articolo 4Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.Articolo 5Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.Articolo 6Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.Articolo 7Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.Articolo 8Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.Articolo 9Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.Articolo 10Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.Articolo 11Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.Articolo 12Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.Articolo 13Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.Articolo 14Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.Articolo 15Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.Articolo 16Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.Articolo 17La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.Articolo 18In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.Articolo 19Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.Articolo 20Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.Articolo 21L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenzaArticolo 22Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.Articolo 23Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.Articolo 24Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.Articolo 25Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.Articolo 26Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.Articolo 27Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.Articolo 28Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.Articolo 29Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.Articolo 30Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.Articolo 31Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.Articolo 32Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.Capo III – Rapporti con i colleghiArticolo 33I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.Articolo 34Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.Articolo 35Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.Articolo 36Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.Articolo 37Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.Articolo 38Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.Capo IV – Rapporti con la societàArticolo 39Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.Articolo 40Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.Capo V – Norme di attuazioneArticolo 41È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.Articolo 42Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56

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