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Disclaimer
Il Cliente prima di ricevere un trattamento di osteopatia e\o massoterapia e\o di chinesiologia e\o di consulenza professionale, dichiara di essere stato informato di quanto segue:
Il dr. Anzalotta non può effettuare diagnosi e prestazioni riferibili alla professione medica o di altre figure sanitarie; il dr Anzalotta è un Operatore Sanitario ai sensi del D.L.44/2021; Professione esercitata ai sensi del R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1. e ai sensi dell'art 99 e 102 del R.D. 1265/34 in Studio Professionale con Presa d'atto dell'ATS Milano del 6-12-2016 ai sensi della DGR 5724 del 27.7.2001 Protocollo n 109459 Class. n 02.03.05 - All06 rev. 02 del 11-1-2016- IOSp Strutture Sanitarie.
Il titolo di dottore spetta ai laureati ai sensi del decreto 22 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale 12 nov 2004);
La legge 43/2006 art.6 definisce professionisti specialisti coloro che sono “in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche" rilasciato dall'Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.
Milanomassoterapia®, marchio n 302016000093428 (UA2016C196413) registrato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti per il territorio nazionale, può essere definito come un metodo di tecniche kinesimassoterapiche personalizzate, preventive, educative e correttive che agiscono tramite una serie di trattamenti specializzati su paramorfismi, dismorfismi e compensi posturali.
Nutriceutica Funzionale®, marchio n 302017000101782 (UA2017C423236) registrato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti per il territorio nazionale, può essere definito come un metodo di coaching nutrizionale personalizzato, preventivo, formativo, educativo e correttivo che agisce sull'organismo, solo attraverso suggerimenti caratterizzati da una solida base scientifica, migliorando lo stato di Salute della persona.
L'Osteopatia costituisce un insieme di pratiche manuali volte a identificare le disfunzioni della mobilità del corpo umano e rimediarle con terapie appropriate, il 31 Gennaio 2018 l'Osteopata diventa figura sanitaria riconosciuta dal Ministero della Salute attraverso la P.U. Legge 3/2018 art.7
La Massoterapia o massaggio terapeutico è una terapia manuale per la prevenzione e la cura di molti disturbi; in particolare dell’apparato muscolo-scheletrico e del sistema circolatorio.
Il Massaggio terapeutico consiste in un insieme di manovre manuali (sfioramenti, impastamenti, frizioni, percussioni, digitopressioni, drenaggi, allungamenti, nonché mobilizzazioni attive e/o passive) eseguite sul paziente con l'utilizzo di mani, dita, avambracci, gomiti o semplici attrezzi e l'utilizzo di olii o creme quando necessario.
E’ dovere del Paziente qualora sappia di essere particolarmente sensibile o allergico a qualche sostanza, di avvisare l’operatore prima dell’inizio del trattamento.
l MCB è arte ausiliaria delle professioni sanitarie, istituita, come le altre arti sanitarie di ottico, odontotecnico e puericultrice, con la Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e regolamentata dal R.D. 1334/1928 (art 1) poi trasfusa nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/34 (art 99).
Le mansioni del MCB vengono poi meglio specificate dalla circolare n. 20400/3 del 1928 emessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Ministero dell’Interno la quale specifica che alle distinte arti di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, competono le mansioni previste dagli art. 15 lett c e 16 lett a del Decreto medesimo 1334/1928: quanto al primo “colui che sotto il controllo del medico curante esegue massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” (art 15 lett c). Quanto al secondo “colui che su prescrizione del medico curante pratica bagni medicali a scopo terapeutico” (art. 16 lett a).
La professione di MCB è oggi inserita, dal Ministero della Salute nell’elenco delle professioni e arti sanitarie e tra le “regulated professions” previste dalla Commissione Europea, per l’automatico riconoscimento del titolo ai fini del diritto di stabilimento in altri paesi della CE. Essa viene definita (come comunicato dal Ministero alla Commissione) come “operatore sanitario che svolge la sua attività in base al RD 1334/28, e art 99 e 140 TULS 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture private o convenzionate” .
Tali sono le norme in vigore che oggi regolano tale arte ausiliaria, da distinguerla quindi da figure quali il fisioterapista, il massofisioterapista o il massaggiatore esclusivamente del benessere.
Pertanto, brevemente, il MCB, effettua prestazioni di MASSOTERAPIA (ossia massaggi su soggetti afflitti da patologie compatibili) solo dietro specifica prescrizione e indirizzo del medico offerta in visione dal cliente.
Effettua, altresì, anche senza prescrizione medica, prestazioni di massaggio su soggetti sani (es: su sportivi), previa sottoscrizione, da parte del cliente, degli avvertimenti e dichiarazioni contenute in questo “consenso informato”.
La Chinesiologia consiste nel riequilibrio della muscolatura, nella mobilità delle articolazioni, rendendole più mobili ed elastiche, il recupero di una corretta respirazione che permetta di consolidare gli stimoli proposti e infine stimola il sistema endocrino aumentando il processo di dimagrimento e muscolazione.
Il Massaggio Terapeutico viene eseguito solo su prescrizione dettagliata del medico curante, mentre per i massaggi su soggetto sano e per poter eseguire sedute di chinesiologia, l'utente dichiara di essere sano e produrrà ove e se necessario un certificato di sana e robusta costituzione da parte del suo medico curante.
Le controindicazioni assolute al trattamento possono essere: dermatosi infettive/ulcerose nelle zone da trattare, ustioni, ferite ed abrasioni neoplasie, gravi patologie cardiache, fratture, lussazioni, osteoporosi, fase acuta di una malattia, epilessia, patologie vascolari in atto.
Durante le sedute massoterapiche è possibile la manifestazione di dolore locale e/o riacutizzazione della sintomatologia nelle ore successive al trattamento. Anche il mancato trattamento può determinare un peggioramento della sintomatologia con la possibilità dell’instaurarsi di patologie di tipo cronico.
Le visite di Massoterapia e di Osteopatia sono erogate nel pieno rispetto del DGR 5724/2001 e ai sensi del R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1. agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie detraibili fiscalmente purchè la fattura sia accompagnata da prescrizione sanitaria del medico, come recentemente definito anche dal Ministero delle Finanze (circolare AGE n 7e 2018 e Circolare AGE 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1) e dal Ministero della Salute (nota Ministero Salute 6 marzo 2018). La mediazione in ambito sanitario (D. Lgs. 28 del 04/03/2010 e D. M. n. 180 del 18/10/2010 s.m.i.) è finalizzata alla conciliazione di una controversia. Le prestazioni di Educazione Sanitaria e Promozione individuale della Salute attraverso sedute di Educazione Motoria personalizzata sono erogate ai sensi dell'art. 70 comma 2 a d.p.r. 28 luglio 2000 n. 270 e del DGR 5724/2001 Tutti gli altri servizi si configurano come una consulenza (ai sensi degli artt. 2222-2238 del Codice Civile) sul piano alimentare e\o sul piano motorio per il raggiungimento progressivo di un miglior benessere complessivo. Non costituiscono un atto medico né ha in alcun modo scopi terapeutici. Ricordiamo che per qualsiasi situazione patologica è necessario consultare il proprio medico di fiducia. Tutte le prestazioni sono esenti iva ai sensi dell'Articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.Il sottoscritto è inoltre consapevole che dovrà collaborare e seguire alcune regole comportamentali ed esercizi fisici suggeriti dal Dott. Alfonso Anzalotta, affinché la Massoterapia e\o Chinesiologia e\od Osteopatia e\o consulenza professionale nutrizionale nutraceutica possano avere risultati efficaci, stabili e duraturi.
Dichiara, inoltre, di aver informato correttamente l’operatore su eventuali traumi pregressi, operazioni chirurgiche subite e patologie organiche in atto, a lui note.
I dati personali raccolti verranno trattati nel pieno rispetto dell' Informativa e consenso al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Informato di quanto sopra presta il proprio assenso a ricevere le prestazioni illustrate:
- ciclo di massoterapia e\o recupero funzionale su prescrizione e indirizzo medico (esibendo prescrizione del medico curante)
e\o
- trattamenti osteopatici, massaggi wellness o benessere o sportivo o chinesiologia o coaching nutrizionale o consulenza professionale senza prescrizione medica, dichiarando di trovarsi in buono stato di salute e di non accusare sintomatologie particolari, per le quali, nel caso, viene da subito invitato a recarsi dal medico curante per la diagnostica e l’eventuale prescrizione di cicli massoterapici.
Detraibilità fiscale delle prestazioni rese dal professionista
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n 7/E del 28 aprile 2018 pag 34 e 37, stabilisce la detraibilità (come spese sanitarie), delle spese sostenute dal cliente, se effettuate da un MCB abilitato con relativo attestato regionale, solo se accompagnate dalla relativa prescrizione del medico. Pertanto il cliente dovrà esibire al proprio consulente la fattura del professionista MCB, accompagnata dalla prescrizione medica.
Non sono invece detraibili le spese sostenute per massaggi benessere su soggetti sani.
FAQ
1. Chi è il Nutrizionista?
La qualifica di Nutrizionista in Europa è regolamentata secondo la direttiva 2005/36/EC ed attualmente la figura è istituita, ufficialmente e in modo univoco, in 7 stati membri ovvero Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Norvegia, Malta e Islanda.
Definizione tradotta della Commissione Europea:
"I Nutrizionisti integrano, applicano e sviluppano i principi derivati dalla Biologia, dalla Fisiologia, dalle Scienze Sociali e comportamentali e quelle derivanti dalle Scienze Nutrizionali, alimentari, della comunicazione e della gestione per raggiungere e mantenere al meglio lo stato di salute delle persone, attraverso una pratica professionale scientificamente sostenuta, con le conoscenze attuali, il know-how e il miglioramento costante.
In Italia il termine Nutrizionista attualmente non rappresenta una figura giuridica ma chiunque si occupi di alimentazione e dunque rientrerebbe nelle professioni non regolamentate ai sensi della 4/2013,
Nel nostro ordinamento, infatti, la figura del Nutrizionista non trova corrispondenza in uno specifico percorso di laurea, né tanto meno esiste la relativa qualifica.
In questi termini l'Università, ai sensi del DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4) istituisce Master Universitari (titolo accademico di almeno 60 cfu\ects che rientra nel secondo ciclo definito nella normativa del "Processo di Bologna") che attestano particolari conoscenze o competenze in un determinato campo di studio o in un'attività professionale ai quali si può accedere solo con un titolo di laurea idoneo (da 180 cfu\ects) legalmente riconosciuto.
Con il termine Nutrizionista si designa una categoria eterogenea di persone "di diversa estrazione professionale medica e/o non medica" che operano a vario titolo nell’ambito della alimentazione, nei limiti delle specifiche competenze loro attribuite dalla legge.
Nel Glossario di Alimentazione e Nutrizione Umana elaborato dalla Federazione delle Società Italiane di Nutrizione (FeSIN) in collaborazione con il Segretariato Sociale RAI, per nutrizionista si intende "il laureato con diversa formazione culturale che, grazie a percorsi formativi specifici e riconosciuti, acquisisce competenze nel campo della nutrizione umana".
Per quanto concerne le professioni sanitarie, le figure abilitate per un lavoro terapeutico dietetico sono: il Medico chirurgo specializzato in Scienza dell'Alimentazione (D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)), il Biologo (Legge 396/67 e al DPR 328/2001, Legge 3 del 11 Gennaio 2018) e il Dietista su prescrizione medica (D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)).
2. Chi è l'Osteopata?
La qualifica di Osteopata in Europa è regolamentata secondo la direttiva 2005/36/EC ed attualmente la figura è istituita, ufficialmente e in modo univoco, in 7 stati membri ovvero Finlandia, Francia, Islanda, Liechitenstein, Malta, Svizzera e Regno Unito.
In Italia, attualmente, l'Osteopata è una professione sanitaria “in nuce”, dal momento che l’art. 7 della L. 3/2018 ha solo individuato tale
professione tra quelle da istituirsi ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.43/2006.
Definizione tradotta della Commissione Europea:
"L'osteopatia costituisce un insieme di pratiche manuali volte a identificare le disfunzioni della mobilità del corpo umano e rimediarle con terapie appropriate."
Attualmente il titolo con il più alto valore giuridico è il Master Universitario (titolo accademico di almeno 60 cfu\ects che rientra nel secondo ciclo definito nella normativa del "Processo di Bologna") che attesta particolari conoscenze o competenze in un determinato campo di studio o in un'attività professionale ai quali si può accedere solo con un titolo di laurea idoneo (da 180 cfu\ects) legalmente riconosciuto ai sensi del DM 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e dell’art. 7, comma 4).
Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1).
3. Chi è il Massoterapista?
Il Massaggiatore Capo-Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è arte ausiliaria delle professioni sanitarie, istituita, come le altre arti sanitarie di ottico, odontotecnico e puericultrice, con la Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e regolamentata dal R.D. 1334/1928 (art 1) poi trasfusa nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/34, pertanto professione regolamentata dallo Stato, da distinguere rispetto a professioni oggi ancora non regolamentate come il massaggiatore benessere.
La professione di MCB è oggi inserita, dal Ministero della Salute, nell’elenco delle professioni e arti sanitarie e tra le “regulated professions” previste dalla Commissione Europea, per l’automatico riconoscimento del titolo ai fini del diritto di stabilimento in altri paesi della CE.
Essa viene definita come “operatore sanitario che svolge la sua attività in base al RD 1334/28, e art 99 e 140 TULS 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture private o convenzionate” (vedi sito Commissione Europea “regulated professions” – Italia).
Tali sono le norme in vigore che oggi regolano tale arte ausiliaria, da distinguere quindi da figure quali il fisioterapista (professione sanitaria della Riabilitazione), il massofisioterapista (professione di interesse sanitario) o il massaggiatore del benessere (professione non regolamentata e soggetta agli oneri di cui alla legge n 4 / 2013).
Tale professione, essendo arte ausiliaria contemplata da diverse norme, non risulta coinvolta delle ultime disposizioni introdotte dall’art 283 bis maxiemendamento alla legge di bilancio 2019 (integrazione art 4 legge 42/99 – proroga iscrizione a registro speciale tenuto presso l’albo professionale), riguardante solo ed esclusivamente coloro che a seguito delle intervenute riforme, non hanno oggi un titolo equipollente per l’esercizio delle professioni previste dal suddetto albo (es fisioterapista).
Il MCB, essendo professione diversa e distinta da quelle per cui è prevista l’iscrizione all’albo, continua a non necessitare di alcuna iscrizione ad albo per essere legalmente esercitata.
4. Le prestazioni sono detraibili?
Le prestazioni di Massoterapia vengono eseguite su prescrizione del medico curante ai sensi del R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1. agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie presso lo studio professionale sito in via Kramer 23 Milano 20129 (presa d'atto ATS Milano DGR 5724 del 27/7/2001 Prot. 109 459 Class.02.03.05 per visite di Massoterapia).
Riguardo alle mansioni del mcb, esse sono riportate dalla legge come “massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano sotto controllo e prescrizione del medico curante” pertanto su prescrizione sanitaria del medico, come recentemente definita anche dal Ministero delle Finanze (circolare AGE n 7e 2018) e dal Ministero della Salute (nota Ministero Salute 6 marzo 2018) ai fini della detraibilità fiscale (Esenzione Iva ai sensi e per gli effetti del D.P.R.del 1972 n.663 art.10 e successive modificazioni).
La relativa fattura è detraibile come “spesa sanitaria”, ai sensi della Circolare della Agenzia delle Entrate n 7/E del 2018, pagg 34 e 37. Ciò purchè sia accompagnata da specifica prescrizione medica, indicante massoterapia, massaggi, MKT (masso kinesi terapia) o altra chiara indicazione (anche tecarterapia se il massaggio deve essere svolto con l’ausilio di tecar).
Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1).
TERMINI E CONDIZIONI:
RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
Accettando le seguenti condizioni il Cliente dichiara di avere almeno 18 anni, di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da serie patologie diagnosticate.
Al momento della prestazione il Cliente è tenuto a comunicare ad Alfonso Anzalotta il proprio eventuale stato di gravidanza al fine di consentire le presenti prestazioni:
ciclo di massoterapia e\o recupero funzionale su prescrizione e indirizzo medico (esibendo prescrizione del medico curante) e\o trattamenti osteopatici, massaggi wellness o benessere o sportivo o chinesiologia o coaching nutrizionale o consulenza professionale senza prescrizione medica, dichiarando di trovarsi in buono stato di salute e di non accusare sintomatologie particolari, per le quali, nel caso, viene da subito invitato a recarsi dal medico curante per la diagnostica e l’eventuale prescrizione di cicli massoterapici; l’elaborazione di una consulenza alimentare e fisica calibrata, fermo restando che le informazioni, i consigli, le indicazioni ed i suggerimenti oggetto del programma non sostituiscono i consigli, il parere, le visite e le prescrizioni del medico curante.
Il Cliente si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicare immediatamente ad Alfonso Anzalotta qualsiasi variazione inerente il proprio stato di salute o della propria condizione fisica intervenuta nel corso di validità del Contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali. Il Cliente riconosce e dichiara che la falsità delle predette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Il Cliente è tenuto a comunicare ad Alfonso Anzalotta tutte le informazioni necessarie allo sviluppo di un adeguata consulenza alimentare, di un adeguato piano di attività fisica, di un adeguata terapia manuale massoterapica oppure osteopatica e di recupero funzionale.
Il Cliente è tenuto a consultarsi con il proprio medico nel caso abbia dubbi sul proprio stato di salute relativamente alle possibilità di fare un adeguata terapia manuale massoterapica oppure osteopatica e di recupero funzionale. attività fisica e/o di modificare il proprio regime alimentare.
Il Cliente è responsabile in via esclusiva delle informazioni fornite e di ogni possibile danno derivante dalla comunicazione di informazioni mendaci, incomplete, capziose nonché di qual si voglia reticenza: a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, intolleranze o allergie derivanti dall’applicazione del piano alimentare, infortuni derivanti dall’applicazione del Piano di attività fisica, ecc.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Cliente solleva Alfonso Anzalotta da ogni ordine di responsabilità riguardante l’applicazione di terapia manuale massoterapica oppure osteopatica e di recupero funzionale; del programma di allenamento e di nutrizione personalizzata avendo gli stessi natura di linee guida e suggerimen to e non di prescrizione.
Il Cliente pertanto sarà tenuto a dare esecuzione al programma con spirito critico e di censura, ovvero sarà tenuto a non applicare alcun suggerimento qualora dallo stesso reputato, per qualsivoglia ragione e a qualsivoglia titolo, inadeguato.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giusta causa di risoluzione del Contratto regolato dalle presenti Condizioni generali, ai sensi dell’art. 1456 c.c.: la comunicazione da parte del Cliente di dati falsi o non esatti inerenti il proprio stato di salute di cui lo stesso sia a conoscenza; la divulgazione da parte del Cliente di informazioni riservate senza l’esplicito consenso scritto da Alfonso Anzalotta in violazione delle disposizioni in materia di tutela del diritto di proprietà intellettuale inerenti il servizio; il mancato rispetto delle limitazioni e restrizioni indicate nel punto successivo delle presenti Condizioni generali. Resta inteso che in caso di risoluzione del Contratto il Cliente non avrà diritto alla restituzione del prezzo di acquisto del servizio.
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